Dopo le polemiche sorte in seguito all’approvazione del Decreto Legislativo 92/2017 sulla compravendita dei preziosi usati, il Ministero dell’Economia e Finanze ha fornito i primi chiarimenti. Secondo una nota di Confindustria Federorafi e Federpreziosi Confcommercio, che hanno subito sollevato i propri dubbi, nell’ultima comunicazione ministeriale è ribadito che «tutti gli operatori che al 5 luglio 2017 esercitano attività prevalente o occasionale di compravendita nonché attività permutative di oggetti usati, realizzati in tutto o in parte di metalli preziosi, comprendendo anche gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000 n.7, sono tenuti ad adempiere alle previsioni normative contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, le quali costituiscono valida modalità di assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 128 del Testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza». Per quanto riguarda l’invio dati al registro OAM (l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) viene ribadito, invece, che sarà possibile effettuare l’invio entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto e che l’OAM disporrà di tre mesi di tempo per la sua istituzione. All’interno della comunicazione ministeriale sono state indicate nel dettaglio anche le sanzioni che rimangono obbligatorie.